CORIGLIANO-ROSSANO (Cs), sabato 7 febbraio 2026 – È una sentenza destinata a fare
giurisprudenza quella pronunciata dalla Sezione Staccata di Reggio Calabria del Tribunale
Amministrativo Regionale (Sentenza N.38/2026). I magistrati hanno accolto il ricorso presentato
da quattordici ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, stabilendo il loro
diritto al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) con l’inclusione dei cosiddetti sei scatti
stipendiali.
VICENDA LEGALE SEGUITA DA AVVOCATO TAMBORINO DI CORIGLIANO – ROSSANO
Al centro della vicenda legale, difesa dall’avvocato Fabio Tamborino di Corigliano-Rossano, vi è
l’applicazione dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. La norma prevede una maggiorazione economica
(i sei scatti, appunto) sulla base di calcolo della buonuscita per il personale delle Forze di Polizia
che cessa dal servizio a domanda, a patto di aver compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio
utile. L’INPS aveva negato il beneficio, sollevando diverse eccezioni: dalla presunta mancanza di
legittimazione passiva alla prescrizione del diritto, fino a contestazioni sulla tempestività della
domanda di pensionamento.
LA DECISIONE DEL TAR CONTRO CAVILLI TECNICI E
Il Tribunale (Presidente Caterina Criscenti, Estensore Domenico Gaglioti) ha smontato punto per
punto le tesi dell’Istituto di previdenza; dalle eccezioni tecniche ai cavilli sui tempi delle domande
fino alle interpretazioni restrittive. Il TAR ha ribadito che l’INPS è l’unico soggetto obbligato a
corrispondere l’indennità di buonuscita, respingendo il tentativo dell’ente di declinare la
responsabilità verso le amministrazioni di appartenenza; i giudici hanno chiarito che il mancato
rispetto del termine “procedurale” del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza
non può cancellare un diritto sostanziale legato allo status del lavoratore; è stata respinta anche
l’ipotesi di incostituzionalità per violazione dei bilanci pubblici, definendo il richiamo dell’INPS
“inconferente” rispetto a una normativa specifica che tutela gli ex dipendenti delle forze
dell’ordine.
LE CONSEGUENZE: RICALCOLO E ARRETRATI
La sentenza condanna l’INPS non solo a ricalcolare le indennità di buonuscita includendo i sei
scatti stipendiali nella base di calcolo, ma anche a corrispondere ai ricorrenti le differenze
economiche maturate, maggiorate degli interessi legali. L’orientamento espresso dal TAR Calabria
conferma che il beneficio dei sei scatti non è una concessione discrezionale, ma un elemento
integrante del trattamento economico spettante a chi ha servito lo Stato nelle forze di polizia ad
ordinamento civile e militare. – (Fonte: Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto
Comunicazione & Lobbying)